Art. 24.
(Certificazione).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può rilasciare certificati e accordare il diritto di utilizzare il proprio marchio di conformità alle norme di produzione biologica agli operatori soggetti al sistema di controllo.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può rifiutare il rilascio di certificati o l'uso del proprio marchio di conformità per prodotti che soddisfano i requisiti di cui alla presente legge.
      3. Un organismo di controllo non può rifiutare il rilascio di certificati per prodotti che sono stati certificati da un altro organismo di controllo riconosciuto, se quest'ultimo ha valutato e certificato la conformità a norme di produzione biologica equivalenti a quelle del primo organismo di controllo.
      4. Nel caso in cui un organismo di controllo rifiuta di rilasciare un certificato, deve fornire la prova che le norme di produzione biologica in base alle quali il prodotto in questione è già stato certificato non sono equivalenti alle proprie norme.
      5. Per il rilascio del certificato o dell'autorizzazione a utilizzare il marchio di conformità gli utilizzatori versano un importo il cui ammontare è fissato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.